Fasi conclusive della trattativa relativa all’accordo quadro con gli Istituti finanziatori. Il nuovo Piano industriale e finanziario
Torino, 30 dicembre 2008. Pininfarina S.p.A. (“Pininfarina” o la “Società”) comunica che le trattative in corso con gli istituti finanziatori in relazione all’accordo quadro che definisce termini e condizioni degli interventi di ripatrimonializzazione della Società e di riscadenziamento del debito a medio-lungo termine concordati con gli istituti finanziatori (l’”Accordo Quadro”) stanno per concludersi e si auspica pertanto di sottoscrivere, nella giornata di domani, l’Accordo Quadro, gli accordi ad esso connessi, e l’accordo relativo al riscadenziamento dell’intera esposizione debitoria (l’”Accordo di Riscadenziamento”). In ogni caso, non appena possibile, sarà data al mercato adeguata informativa in merito agli esiti delle predette trattative.
Di seguito sono descritti i principali termini e condizioni ad oggi definiti dell’Accordo Quadro - che è sostanzialmente in linea con i contenuti del Term Sheet non vincolante, sottoscritto dalla Società e dal suo azionista di maggioranza Pincar S.p.A. (“Pincar”) il 3 dicembre scorso - e dell’Accordo di Riscadenziamento e sono altresì comunicate ulteriori informazioni, principalmente relative al nuovo piano industriale e finanziario, all’esposizione debitoria ed alla posizione finanziaria netta di Pininfarina, che Consob ha chiesto alla Società di rendere note al mercato, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “D. Lgs. 58/98”).
Accordo Quadro
L’Accordo Quadro prevede che l’operazione volta al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria di Pininfarina si articoli in due fasi:
- in una prima fase (la “Fase I”) è previsto che :
i. gli istituti finanziatori che hanno concesso a Pininfarina finanziamenti a medio-lungo termine e leasing (le “Banche Creditrici”) cedano pro soluto a Pincar parte dei loro crediti verso Pininfarina, per un importo complessivo pari a Euro 180 milioni, verso un corrispettivo di Euro 1;
ii. Pincar rinunci integralmente ai crediti acquistati dalle Banche nei confronti di Pininfarina nel momento immediatamente successivo a tale cessione;
iii. contestualmente alla menzionata cessione dei crediti, Pincar si impegni: (1) a cedere l’intera partecipazione detenuta in Pininfarina (complessivamente pari al 50,6% del capitale sociale); a tal fine Pincar selezionerà, entro il 28 febbraio 2009, tre primarie banche d’affari (diverse e indipendenti dalle Banche Creditrici da Pincar, dai soci di Pincar, da Pininfarina e/o dalle società affiliate degli stessi soggetti), e, nei 20 giorni lavorativi successivi, le Banche Creditrici individueranno tra esse la banca d’affari alla quale Pincar conferirà un mandato con rappresentanza irrevocabile (in quanto concesso anche nell’interesse delle Banche Creditrici) e relativa procura irrevocabile a vendere tale partecipazione mediante trattativa privata, ovvero operazioni di mercato, anche tra loro distinte, secondo alcune linee guida condivise dalle parti e riportate in un allegato all’Accordo Quadro; e (2), nel caso in cui la partecipazione in Pininfarina sia effettivamente ceduta, a corrispondere un’integrazione del corrispettivo versato per la predetta cessione dei crediti in misura pari al minore tra (a) l’importo di Euro 180 milioni, maggiorato di un determinato tasso di interesse annuo, (b) il prezzo effettivamente ottenuto dalla alienazione delle azioni Pininfarina di proprietà di Pincar, al netto di ogni imposizione fiscale e di ogni ulteriore onere connesso alla medesima alienazione;
iv. Pininfarina e tutti gli istituti finanziatori sottoscrivano l’Accordo di Riscadenziamento, che avrebbe efficacia subordinatamente all’effettuazione di tutte le attività previste in relazione alla Fase I e al verificarsi delle condizioni sospensive relative alla stessa, di seguito illustrate;
v. Pincar costituisca in pegno azioni Pininfarina di sua proprietà pari al 49,46% del capitale sociale (il residuo 1,14%, attualmente costituito in pegno, verrebbe costituito in pegno a favore delle Banche Creditrici entro il 28 febbraio 2009) a garanzia delle obbligazioni a suo carico previste in relazione alla cessione dei crediti da perfezionarsi nella Fase I di cui al precedente punto i. e alla eventuale cessione dei crediti da effettuare nella Fase II, di seguito descritta sub ii. e dall’Accordo di Riscadenziamento; e siano costituite in pegno azioni di Pincar pari al 99,9% del capitale sociale a garanzia delle medesime obbligazioni; in entrambi i casi, il relativo contratto di pegno prevede che il diritto di voto resti in capo ai costituenti, fatta salva la facoltà delle Banche Creditrici di esercitare il diritto di voto nel caso in cui si verifichi un event of default .(quale, a titolo esemplificativo, l’inadempimento di Pininfarina ad alcuni obblighi contrattuali).
L’attuazione della Fase I, ai sensi dell’Accordo Quadro, è condizionata, fra l’altro:
• al completamento, con esito soddisfacente per gli istituti finanziatori, di una due diligence relativa a Pincar, principalmente volta a verificare che Pincar non detenga partecipazioni diverse dalle azioni Pininfarina e non abbia passività, attuali o potenziali, significative, che è stata condotta dai consulenti degli istituti finanziatori;
• all’ottenimento di un’attestazione, relativa a Pininfarina, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), R.d. 16.3.1942, n. 267 (“L. Fall.”), circa l’idoneità del piano industriale e finanziario di Pininfarina a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria ed il riequilibrio della situazione finanziaria della stessa Pininfarina da rilasciarsi da un esperto indipendente (l’“Attestazione”); si prevede che l’Attestazione, subordinata alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro ed all’esecuzione della Fase I, verrà rilasciata in data 31 dicembre 2008 dal Prof. Pietro Pisoni, professore ordinario di Ragioneria nella Facoltà di Economia dell’Università di Torino, Dottore Commercialista e revisore dei conti;
• alla mancata effettuazione da parte della Società, di Pincar e/o dei Soci Pincar di atti che, nei loro aspetti sostanziali, siano incompatibili con quanto previsto nel piano industriale e finanziario o che ne possano pregiudicare l’attuazione.
Si auspica che, con l’avveramento di tutte le predette condizioni sospensive, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e degli accordi ad esso collegati, nella giornata di domani saranno poste in essere anche tutte le attività previste in relazione alla Fase I e quindi diverrà efficace l’Accordo di Riscadenziamento.
Si precisa comunque che, ai sensi dell’Accordo Quadro, l’attuazione della Fase I dovrà intervenire, ove possibile, entro il 31 dicembre 2008, ovvero, al più tardi, entro il 31 gennaio 2009 e che,solo in caso di mancato verificarsi delle condizioni sospensive sopra descritte entro il 31 gennaio 2009 o di mancato perfezionamento della Fase I entro la stessa data, si determinerebbe la risoluzione dell’Accordo Quadro, fermo restando che, una volta effettuata da parte di Pincar la rinuncia dei crediti verso Pininfarina non sarà più possibile far venir meno gli effetti della stessa.
- in una seconda fase (la “Fase II”):
i. si procederebbe, nell’ambito di un più ampio accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis L. Fall. (l’“Accordo di Ristrutturazione ex Art. 182-bis” ), ad una cessione del marchio “Pininfarina” relativo alla classe 12 (automotive) di proprietà di Pininfarina, e a tutte le altre classi merceologiche (con esclusione della classe 12) appartenenti a Pininfarina Extra S.r.l. (collettivamente, i “Marchi”) ad una società interamente partecipata dalle Banche Creditrici (“Newco”) ad un prezzo pari al valore dei Marchi come determinato da un perito di primario standing e comprovata indipendenza (il “Perito”), individuato dalla Società nello studio Valdani, Vicari e Associati, al quale è già stato conferito in data 23 dicembre 2008 il relativo incarico. L’Accordo di Ristrutturazione ex art. 182-bis dovrebbe prevedere inoltre: (1) il pagamento del prezzo della cessione dei Marchi da parte di Newco tramite accollo liberatorio di un corrispondente ammontare dei crediti vantati dalle Banche Creditrici nei confronti della Società; (2) la concessione dell’uso dei Marchi in esclusiva alla Società e/o a società controllate dalla Società verso pagamento di royalties da determinarsi in coerenza con il valore dei Marchi determinato dal Perito; e (3) la concessione da parte di Newco alla Società di un diritto di opzione (call option) avente ad oggetto il diritto a riacquistare e/o far acquistare a società controllate dalla Società i Marchi ad un prezzo pari al fair value degli stessi alla data di tale acquisto, come determinato da un perito di primario standing e comprovata indipendenza. A tal fine, entro il 28 febbraio 2009, la Società dovrebbe predisporre, anche sulla base della perizia predisposta dal Perito, la documentazione prevista dall’art. 182-bis L. Fall. e dalla normativa applicabile e presentare al Tribunale di Torino l’istanza di omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione ex Art. 182-bis; solo successivamente all’omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione ex Art. 182-bis sarebbero perfezionati o, a seconda dei casi diverrebbero efficaci, tutti gli atti ivi previsti (inclusa, inter alia, la cessione dei Marchi); le parti dell’Accordo Quadro si sono, peraltro, riservate di valutare in buona fede eventuali modalità alternative, rispetto a quanto in precedenza indicato per realizzare l’operazione sopra descritta, mantenendo fermi gli stessi effetti; al riguardo si ricorda che Pininfarina, dopo l’esecuzione della Fase I, si impegnerà a fare sì che i Marchi non siano trasferiti, ad alcun titolo, né costituiti in pegno;
ii. qualora il valore attribuito ai Marchi e, quindi, il prezzo di cessione degli stessi, fosse inferiore a Euro 70 milioni, le Banche Creditrici cederebbero, eventualmente in più soluzioni, pro soluto a Pincar parte dei loro crediti – fino ad un importo complessivo massimo pari alla differenza tra Euro 70.000.000 milioni e il valore attribuito dal Perito ai Marchi (la “Differenza”) - verso un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti, parzialmente rinunciabile dalle Banche Creditrici al verificarsi di determinati eventi, fermo restando che, nel solo caso in cui la partecipazione detenuta da Pincar in Pininfarina sia effettivamente ceduta, Pincar dovrà corrispondere alle Banche creditrici un importo pari al minore tra (a) l’importo nominale dei crediti ceduti, maggiorato di un determinato tasso di interesse annuo, e (b) il prezzo effettivamente ottenuto dalla alienazione delle azioni Pininfarina di proprietà di Pincar, al netto di ogni imposizione fiscale e di ogni ulteriore onere connesso alla medesima alienazione; peraltro, le parti dell’Accordo Quadro si sono riservate di valutare in buona fede eventuali modalità alternative, rispetto a quanto previsto per strutturare la cessione dei crediti in esame, mantenendo fermi gli stessi effetti;
iii. contestualmente alla cessione dei crediti di cui sub ii., Pincar effettuerebbe un versamento in conto futuro aumento capitale a Pininfarina mediante rinuncia ai crediti acquistati dalle Banche Creditrici per un importo che consenta a Pincar di sottoscrivere la quota di pertinenza (50,6%) dell’aumento di capitale in opzione di seguito descritto; successivamente Pincar effettuerebbe un versamento in conto futuro aumento capitale per un importo necessario per sottoscrivere l’eventuale inoptato di talle aumento di capitale che Pincar si dovrebbe impegnare a garantire, fermo restando che la cessione dei crediti e il connesso versamento in conto futuro aumento capitale saranno effettuati solo qualora l’aumento di capitale resti parzialmente inoptato; si prevede, inoltre, di strutturare l’aumento di capitale in modo tale che la partecipazione di Pincar in Pininfarina, post-aumento di capitale, non sia superiore al 90% dell’intero capitale sociale; inoltre, é espressamente previsto che anche le ulteriori azioni Pininfarina sottoscritte da Pincar siano costituite in pegno a favore delle Banche Creditrici a garanzia delle medesime obbligazioni sopra descritte;
iv. nei minimi tempi tecnici necessari, Pininfarina darebbe (e Pincar si impegnerebbe a tal fine) esecuzione ad un aumento di capitale da offrire in opzione a tutti gli azionisti e Pincar assumerebbe l’obbligo di garantire la sottoscrizione dell’inoptato fino ad un importo da determinarsi; anche a questo riguardo le parti dell’Accordo Quadro si sono riservate di valutare in buona fede eventuali modalità alternative, rispetto a quanto previsto per realizzare l’operazione sopra descritta, mantenendo fermi gli stessi effetti; l’Accordo Quadro prevede altresì che qualora le Banche Creditrici che rappresentino almeno il 66,67% dell’esposizione debitoria a termine e dei leasing ne ravvisino l’opportunità, la Fase II potrebbe essere posta in essere tramite la sola cessione dei predetti crediti a Pincar e l’esecuzione dell’aumento di capitale sopra descritto.
L’attuazione della Fase II è condizionata:
nel solo caso in cui si proceda alla cessione dei Marchi, al passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione ex Art. 182-bis entro e non oltre il 30 giugno 2009;
nel solo caso in cui si dia esecuzione al citato aumento di capitale, all’ottenimento - laddove ne sussistano i presupposti di legge - entro il 15 aprile 2009, da parte di Consob: (a) della conferma, che la Fase II non comporta un obbligo per le Banche Creditrici di lanciare un’offerta pubblica d’acquisto, ovvero (ii) dell’esenzione dal predetto obbligo.
La Fase II dovrebbe essere perfezionata entro il 30 giugno 2009; in caso di mancato perfezionamento della Fase II entro tale termine, ovvero in caso di rigetto, con provvedimento passato in giudicato, dell’omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione ex Art. 182-bis, l’Accordo Quadro si risolverebbe, fermi restando gli effetti della Fase I e restando inteso che, una volta effettuata l’eventuale rinuncia ai crediti, non sarà più possibile far venir meno gli effetti della stessa
Si precisa che l’Accordo Quadro:
non ipotizza alcuna soluzione alternativa in caso di assenza di manifestazioni di interesse per l’acquisto delle azioni Pininfarina di proprietà di Pincar;
non prevede la nomina da parte delle Banche Creditrici di rappresentanti nel Consiglio di amministrazione di Pininfarina, ovvero di società del gruppo che ad essa fa capo, né contempla alcuna previsione in tema di governance relativamente a Pininfarina ovvero a Pincar;
non contiene ulteriori pattuizioni in merito all’effettiva esecuzione dell’aumento di capitale sopra descritto, alla sua entità, ai termini ed alle condizioni dello stesso ed alla tempistica di attuazione.
Con riferimento ai prevedibili effetti delle operazioni previste dall’Accordo Quadro sull’azionariato di Pininfarina, si fa presente che:
per effetto della cessione a terzi dell’intera partecipazione detenuta da Pincar in Pininfarina, pari al 50,6% del capitale sociale, che dovrebbe intervenire in esecuzione del mandato a vendere tale partecipazione che sarebbe conferito da Pincar, muterebbe l’azionista che oggi detiene il controllo della Società ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 58/98 e si determinerebbe in capo ai cessionari l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi delle applicabili disposizioni del D. Lgs. 58/98 e della Delibera Consob n. 11971/99;
in caso di attuazione dell’eventuale aumento di capitale previsto nell’ambito della Fase II, la partecipazione di Pincar in Pininfarina potrebbe o restare immutata, in caso di esercizio del diritto di opzione da parte di tutti gli azionisti, ovvero essere superiore alla partecipazione detenuta attualmente per effetto della mancata sottoscrizione dello stesso aumento di capitale da parte degli altri azionisti e/o per effetto della sottoscrizione, da parte di Pincar, di ulteriori azioni rivenienti dall’aumento di capitale in adempimento dell’obbligo di garantire la sottoscrizione dell’inoptato eventualmente assunto da Pincar in relazione al predetto aumento di capitale; fermo restando quanto indicato in precedenza in merito alla consistenza della partecipazione di Pincar in Pininfarina post aumento di capitale.
Quanto ai prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari sul Gruppo Pininfarina della compiuta realizzazione delle operazioni previste dall’Accordo Quadro in relazione alla Fase I e alla Fase II, si precisa quanto segue:
con riferimento alla Fase I, la rinuncia da parte di Pincar a parte dei crediti vantati verso Pininfarina per Euro 180 milioni comporterebbe: (i) una riduzione dell’indebitamento finanziario di Pininfarina per Euro 180 milioni, (ii) l’insorgere di una sopravvenienza attiva di pari importo;
con riferimento alla Fase II: (1) in caso di sola cessione dei Marchi e di pagamento del relativo prezzo mediante accollo liberatorio di un corrispondente ammontare dei crediti vantati dalle Banche Creditrici nei confronti di Pininfarina, si determinerebbe: (i) una riduzione dell’indebitamento finanziario per un ammontare pari al prezzo dei Marchi, (ii) l’insorgere di una plusvalenza di pari importo in capo a Pininfarina; (2) qualora il valore attribuito ai Marchi fosse inferiore a Euro 70 milioni e fosse effettuata un’ulteriore cessione pro soluto da parte delle Banche Creditrici a Pincar di parte dei crediti vantati nei confronti di Pininfarina per un ammontare massimo pari alla Differenza, gli impatti economici, patrimoniali e finanziari su Pininfarina sarebbero analoghi a quanto indicato in relazione alla Fase I, fermo restando che in questa ipotesi Pincar effettuerebbe un versamento in conto futuro aumento capitale a Pininfarina mediante rinuncia ai crediti acquistati dalle Banche Creditrici.;
la realizzazione della Fase I e della Fase II comporterebbe pertanto una riduzione dell’indebitamento finanziario di Pininfarina pari ad Euro 250 milioni ed un beneficio a livello di patrimonio netto di pari importo.
Il nuovo piano industriale
Il nuovo piano industriale, la cui attuazione presuppone la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, punta alla piena valorizzazione del business dell’auto elettrica ed al rafforzamento dei servizi di stile ed ingegneria, in virtù della progressiva contrazione del mercato del Contract Vehicle Manufacturing, per la quale si prevede che il trend negativo continui in futuro.
Alla luce delle recenti evoluzioni del mercato dell’auto, la Società ha in piano di non assumere nuove commesse Contract Vehicle Manufacturing, portando a compimento quelle in essere con Alfa Romeo e Ford che scadranno alla fine del 2011.
I volumi produttivi sono attesi in progressiva diminuzione dal 2009 al 2011, per poi crescere nel periodo 2012 – 2017, in virtù del lancio dell’auto elettrica. A tal proposito la Società prevede che l’avvio delle produzioni dell’auto elettrica avvenga nel corso del 2010 attraverso il lancio di “programmi pilota” (in poche unità ciascuno), mentre nel 2011 inizieranno le produzioni su scala industriale.
Le attività di stile ed ingegneria sono previste in crescita negli anni nel 2009, 2010 e 2011, grazie alle attività legate allo sviluppo dell’auto elettrica, per poi stabilizzarsi negli anni successivi sui livelli mostrati in passato.
Al fine di supportare il programma di ristrutturazione, la Società sta conducendo trattative volte alla dismissione delle attività francesi collegate a Matra. Si prevede che il processo di vendita, avviato nel corso del 2008, si concluda entro la fine del 2009. L’incasso atteso dalla cessione di tali attività è pari a circa Euro 18 milioni.
Per quanto riguarda i rischi connessi all’attuazione del piano industriale nel suo complesso, si ritiene che gli stessi non si discostano da quelli insiti in ogni iniziativa imprenditoriale.
Fonti di finanziamento e perdite prevedibili per l’esercizio 2008
In caso di sottoscrizione dell’Accordo Quadro con gli istituti finanziatori, la Società prevede di avere sufficienti risorse liquide per poter adempiere a tutte le sue obbligazioni.
Tali risorse sono già disponibili ed evidenziate nelle varie situazioni patrimoniali rese pubbliche nel corso del 2008; la gestione industriale nel corso del 2009 è prevista assorbire cassa ma ad un livello compatibile con il mantenimento di un sufficiente margine di sicurezza.
Qualora venga concluso l’Accordo Quadro e sia attuata entro il 31 dicembre 2008 la Fase I ivi prevista, le perdite dell’esercizio 2008, in base alle previsioni attuali, non saranno tali da intaccare la consistenza del capitale sociale di Pininfarina (da cui si originerebbe una sopravvenienza attiva di Euro 180 milioni).
Sebbene al momento si preveda che tutte le condizioni sospensive dell’Accordo Quadro si avverino entro domani, nel caso in cui l’Accordo Quadro non venga sottoscritto, ovvero non sia data esecuzione alla Fase I nel 2008, si realizzerebbe l’eventualità che le perdite 2008 comportino l’azzeramento del capitale sociale.
Situazione debitoria a novembre 2008
Al 30 novembre 2008, l’indebitamento finanziario lordo della Società era pari a Euro 597.7 milioni di cui Euro 208,2 milioni di finanziamenti a medio-lungo termine, Euro 349.7 milioni di leasing , Euro 39 milioni di linee a breve utilizzate (su un affidato di Euro 49.8 milioni) e 0,8 milioni di euro di finanziamenti intergruppo.
Si auspica che tutti gli istituti finanziatori aderiranno all’Accordo Quadro, ad esclusione di Fortis Bank che attualmente ha in essere un finanziamento a medio-lungo termine di Euro 41.9 milioni e che in data 25 giugno 2008 ha raggiunto un accordo bilaterale con la Società per il riscadenziamento delle sue linee di credito.
Gli istituti finanziatori che si auspica aderiranno all’Accordo Quadro rappresentano un debito totale di Euro 554.9 milioni di cui Euro 166.2 milioni di finanziamenti a medio-lungo termine, Euro 349.7 milioni di leasing e Euro 39 milioni di linee a breve utilizzate (su un affidato di Euro 49.8 milioni).
La Società ha in essere un accordo di standstill con gli istituti finanziatori che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2008.
Si precisa che, ad oggi, la Società genera cassa e sta pagando tutti i suoi debiti di natura commerciale, tributaria e previdenziale alle scadenze previste. In virtù dell’accordo di standstill attualmente la Società paga regolarmente gli interessi contrattuali, mentre ha sospeso i pagamenti dei rimborsi di capitale.
I principali termini e condizioni dell’Accordo di Riscadenziamento dei debiti verso gli istituti finanziatori sono sintetizzati nel seguito
L’Accordo di Riscadenziamento, in particolare, prevede che i leasing ed i finanziamenti a medio-lungo termine siano rimborsati a partire dal 2013 (oppure dal 2012, nel caso in cui la Fase II sia eseguita tramite un’ulteriore cessione di crediti pro soluto). La scadenza finale è fissata al 2014 per i leasing ed al 2015 per i finanziamenti a medio-lungo termine.
E’ previsto che la Società effettui rimborsi anticipati obbligatori attraverso: (i) incassi relativi alla disposizione dei cespiti, (ii) destinazione del 75% dei flussi di cassa eventualmente registrati dalla Società negli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2012 (oppure 2009, 2010, 2011 nel caso in cui la Fase II sia eseguita tramite un’ulteriore cessione pro soluto), (iii) destinazione del 40% dei flussi di cassa eventualmente registrati dalla Società a partire dall’esercizio 2013 (oppure 2012 nel caso in cui la Fase II sia eseguita tramite un’ulteriore cessione pro soluto).
E’ previsto inoltre il rimborso, entro il 2 marzo 2009, di circa Euro 12 milioni di finanziamenti a medio- lungo termine e di circa Euro 25 milioni di leasing attraverso l’utilizzo della cassa disponibile a bilancio. Entro il 2 marzo 2010 sono previsti ulteriori rimborsi per gli stessi importi.
Ai sensi dell’Accordo di Riscadenziamento, gli interessi sui leasing e sui finanziamenti a medio-lungo termine comincerebbero a maturare a partire dal 2012 (non si prevede il pagamento di interessi nel periodo 2009 – 2011) e sarebbero pari a: (i) Euribor a 6 mesi più un margine del 1,10% per i finanziamenti a medio-lungo termine, (ii) come previsto nei rispettivi contratti relativi ai leasing.
Secondo quanto previsto nell’Accordo di Riscadenziamento, infine, la Società dovrebbe rispettare i seguenti covenant finanziari:
- negli anni 2009 e 2010: (i) soglia minima di EBITDA, (ii) soglia minima di liquidità;
- a partire da fine 2011: (i) Indebitamento Finanziario Netto / Mezzi Propri, (ii) EBITDA / Oneri Finanziari, (iii) Indebitamento Finanziario Netto / EBITDA.
Posizione finanziaria netta del gruppo Pininfarina e di Pininfarina al 30 novembre 2008
(vedasi testo e tabelle nel pdf allegato)
Altre informazioni
In relazione all’andamento delle attività manifatturiere, Pininfarina, nel corso dell’anno 2008, stima di usufruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga per l’intera forza aziendale, per in media n° 360 lavoratori/mese. Relativamente alla suddetta Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria., il costo che l’azienda ha dovuto supportare è stato pari a circa € 1,685,000. La Società ha inoltre usufruito nel corso dell’anno di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per un costo di circa € 14,000.
Per quanto riguarda le previsioni per l’anno 2009, la Società farà richiesta di un nuovo periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga, per l’intera forza aziendale, con una media di n° 900 lavoratori/mese interessati.
Il costo complessivo, relativo alla suddetta Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, è stimato pari a circa € 3,946,000.


